PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stabilizzazione degli ufficiali
di complemento).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di complemento in ferma biennale delle Forze armate, Comparto difesa, che hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni senza demerito, possono presentare domanda al fine di essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente.
      2. In seguito al richiamo di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento in ferma biennale delle Forze armate, Comparto difesa, mantengono l'anzianità maturata, utile agli eventuali avanzamenti di carriera, se in presenza dei periodi previsti di permanenza nei gradi.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Volontari in ferma prefissata e riservisti delle Forze armate).

      1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, si applicano anche ai volontari delle Forze armate, Comparto difesa, in ferma prefissata di qualsiasi durata.
      2. I riservisti delle Forze armate, Comparto difesa, sono equiparati ai volontari in ferma prefissata, ai fini degli articoli 7 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a condizione che abbiano svolto il servizio

 

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senza demerito e che non abbiano superato il trentesimo anno di età.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno cumulato almeno dodici mesi di richiamo, che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente, con il grado di primo caporale maggiore.
      4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno cumulato almeno dodici mesi di richiamo, che non hanno superato il quarantesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente, con il grado di primo caporale maggiore scelto.
      5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno svolto servizio senza demerito, che hanno superato il quarantesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere inseriti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e inquadrati nel livello retributivo corrispondente al grado di primo caporale maggiore scelto.

Art. 3.
(Riordino delle Forze armate sul territorio).

      1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Stati maggiori di Forza armata provvedono a modificare la dislocazione e la presenza sul territorio degli enti e dei reparti di rispettiva competenza, anche in funzione delle mutate esigenze strategiche internazionali e delle nuove esigenze interne. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione dei trasferimenti degli enti e dei reparti e della relativa riorganizzazione sul territorio.

 

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Art. 4.
(Transito dei militari
nelle aree del personale civile).

      1. Il personale militare delle Forze armate, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, che si avvale della possibilità di transitare nelle aree corrispondenti del personale civile del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002, e in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione della difesa in ordine alla domanda presentata ai sensi del medesimo decreto, percepisce l'ultimo trattamento economico maturato, esente dalle limitazioni previste dall'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sino alla data di nuova immissione in servizio nella qualità di dipendente civile.
      2. L'eventuale assegno ad personam maturato in seguito alla differenza dei due trattamenti economici di cui al comma 1 non può essere riassorbito dalla successiva progressione economica.

Art. 5.
(Sistema di avanzamenti di carriera per i sottufficiali).

      1. Al personale militare inquadrato nei gradi del ruolo dei marescialli e del ruolo dei sergenti delle Forze armate, Comparto difesa, è esteso il beneficio della prosecuzione di carriera previsto per il personale equiparato delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Art. 6.
(Sistema di avanzamenti di carriera per i volontari in servizio permanente).

      1. Allo scopo di garantire la progressione in carriera del personale militare

 

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inquadrato nei gradi dei volontari in servizio permanente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Stati maggiori di Forza armata predispongono un nuovo sistema di avanzamento professionale e individuano requisiti in base ai quali accedere alle carriere dei ruoli immediatamente superiori.
      2. Il personale militare di cui al comma 1, all'atto del passaggio ai ruoli superiori, conserva l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici, in conformità al trattamento economico adottato per il personale proveniente da carriere diverse.

Art. 7.
(Sistema di avanzamenti di carriera a concorso per posti riservati).

      1. I concorsi concernenti l'arruolamento degli ufficiali prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo dei marescialli in possesso di laurea di primo livello.

      2. I concorsi concernenti l'arruolamento dei marescialli prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo dei sergenti in possesso di laurea di primo livello.

      3. I concorsi concernenti l'arruolamento dei sergenti prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili ai soggetti inquadrati nei gradi dei volontari in servizio permanente in possesso della licenza di scuola media di secondo grado.

      4. I militari appartenenti al ruolo dei sergenti e i volontari in servizio permanente che, per effetto degli articoli 5 e 6, transitano alle categorie superiori possono, dopo una permanenza di almeno un triennio, concorrere per la categoria superiore rispetto a quella in cui sono transitati, esclusivamente attraverso concorso interno per titoli ed esami, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

 

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Art. 8.
(Riserva dell'Esercito).

      1. È costituita la riserva dell'Esercito, composta da tutti coloro che hanno prestato servizio senza demerito in qualità di riservisti. Per accedere alla riserva occorre presentare domanda di richiamo presso i distretti di appartenenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Ai fini di cui al comma 1 l'anzianità di servizio cumulata costituisce titolo di preferenza ed è necessario avere un'anzianità di presenza nelle liste presso i comandi o i distretti di appartenenza di almeno ventiquattro mesi.

      3. La permanenza nella riserva equivale a un periodo di cinque anni, diminuita del periodo corrispondente al servizio cumulato quale riservista.

      4. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che non hanno compiuto trentacinque anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nel servizio permanente con il grado di primo caporale maggiore se in possesso della licenza di scuola media di primo grado e con il grado di primo caporale maggiore scelto se in possesso della licenza di scuola media di secondo grado.

      5. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che non hanno compiuto quaranta anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nel servizio permanente dei corpi che concorrono alla protezione civile se in possesso della licenza di scuola media di secondo grado. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce con proprio decreto, le modalità per l'assunzione del personale di cui al presente comma.

      6. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che hanno compiuto più di quaranta anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nei ruoli della pubblica amministrazione se in possesso della licenza

 

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di scuola media di secondo grado. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'assunzione del personale di cui al presente comma.
      7. L'inserimento a domanda dei riservisti nel servizio permanente dell'Esercito, nei corpi che concorrono alla protezione civile o nella pubblica amministrazione è contingentato attraverso quattro aliquote annuali in concomitanza con la fine di ogni trimestre.

Art. 9.
(Modalità di permanenza in servizio)

      1. Gli appartenenti alla riserva dell'Esercito di cui all'articolo 8 sono militari che svolgono la loro attività previa chiamata dei comandi presso cui sono in forza, di propria iniziativa o su attivazione degli organi della protezione civile o delle prefetture - uffici territoriali del Governo.

      2. Gli appartenenti alla riserva dell'Esercito hanno l'obbligo di presentarsi ogni qualvolta siano convocati da parte del comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo. La convocazione deve pervenire ai riservisti tra il trentesimo giorno e il quarto giorno precedente all'inizio del periodo di richiamo. Coloro che non rispondono alla convocazione sono ritenuti rinunciatari e perdono tutti i diritti previsti dalla presente legge.

Art. 10.
(Elevazione culturale)

      1. Le Forze armate promuovono, per coloro che ne fanno richiesta, corsi per il conseguimento di lauree di primo livello e di diplomi per tutte le categorie del Comparto difesa, nonché, per il personale militare arruolato ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni,

 

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e che ha frequentato le scuole di formazione e di specializzazione, l'istituzione di corsi integrativi al fine del conseguimento del titolo di studio di licenza media di secondo grado.
      2. Per l'attivazione e la gestione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni tra gli organismi della rappresentanza militare e le istituzioni preposte all'istruzione pubblica, rinnovabili annualmente tenendo conto di eventuali mutate esigenze strategiche o didattiche.

Art. 11.
(Cooperative edilizie)

      1. Le cooperative edilizie formate da personale in servizio presso le Forze armate, Comparto difesa, hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle aree demaniali dismesse o in via di dismissione.
      2. La Forza armata competente predispone gli elenchi delle aree di cui al comma 1, da rendere noti attraverso pubblicazioni periodiche.

      3. Le cooperative edilizie formate da personale in servizio presso le Forze armate, Comparto difesa, possono stipulare accordi di programma con i comuni, che non rivestono la qualifica di capoluogo di provincia, i quali intendono concedere aree urbanistiche da riqualificare, in attuazione dei piani regolatori generali, con esclusione delle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità o di natura paesaggistica e ambientale.

Art. 12.
(Rideterminazione delle indennità di impiego operativo)

      1. Le indennità di impiego operativo previste dalla legislazione vigente e dai provvedimenti di recepimento degli schemi di concertazione per le Forze armate sono incrementate del 20 per cento rispetto all'indennità di base, quale risultante dall'adeguamento della tabella I, numero I,

 

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allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, rideterminata nelle misure stabilite per ogni anno dall'adeguamento annuale delle retribuzioni, per il personale militare che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della medesima legge n. 78 del 1983.

      2. L'incremento di cui al comma 1 è corrisposto al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato. La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto è disposta in via provvisoria.

      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13.
(Riconoscimento di indennità integrative per i dipendenti civili svolgenti attività di sicurezza nelle infrastrutture militari)

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana uno o più decreti al fine di definire le modalità di corresponsione delle indennità previste per il personale del Comparto sicurezza, di cui all'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al personale civile del Ministero della difesa che svolge attività di sicurezza in aree logistiche all'interno delle infrastrutture militari.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.